LO

Statuto

Associazione di volontariato

PRISON FELLOWSHIP ITALIA ONLUS

Art.1 โ€“ COSTITUZIONE
1. Eโ€™ costituita, ai sensi della Lg. 11 agosto 1991 n.ro 266, lโ€™Associazione di volontariato denominata โ€œPrison Fellowship Italia Onlusโ€ in breve โ€œP.F.It. Onlusโ€ di seguito detta Associazione, organizzazione privata senza scopo di lucro.

Art.2 โ€“ SEDE
1. Lโ€™Associazione ha sede pro tempore in Roma in Via degli Olmi n.ro 62.

Art.3 โ€“ FINALITร€ E SCOPI
1. Lโ€™Associazione รจ unโ€™organizzazione di cattolici cristiani, รจ la testimonianza cristiana tra i detenuti, ex detenuti e le loro famiglie, ai quali vuole fornire assistenza spirituale, morale, materiale, sociale, culturale e lโ€™integrazione nella comunitร  come mezzo per contribuire alla loro promozione personale e sociale, al fine di tutelarne e preservarne la dignitร .
2. Lโ€™Associazione, per perseguire il fine di una promozione integrale dei detenuti, ex detenuti e delle loro famiglie, svolgerร  le seguenti attivitร  nel campo della solidarietร  sociale e promozione umana:
a) sostenere i detenuti attraverso visite e controlli;
b) sostenere le famiglie dei detenuti, promuovere il riavvicinamento tra loro e la soluzione dei loro problemi sociali, giuridici, di lavoro e familiari;
c) sostenere i detenuti dopo aver scontato le condanne o misure di detenzione, promuovere la loro integrazione sociale e la sensibilizzazione della societร  al problema grave e difficile del reinserimento;
d) sviluppare azioni di ricerca, sensibilizzazione, formazione e fornitura di servizi destinati al reinserimento sociale dei detenuti.
3. Lโ€™Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietร  umana:
โ€ข Svolge soltanto le attivitร  indicate nel presente articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
โ€ข Non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchรฉ fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilitร  sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
โ€ข Impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivitร  istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
โ€ข in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverร  il patrimonio dellโ€™organizzazione, sentito lโ€™organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilitร , salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.4 โ€“ ATTIVITร€
1. Lโ€™Associazione puรฒ stipulare accordi con organizzazioni affini o complementari, sia allโ€™interno del sistema carcerario che allโ€™esterno.
2. Lโ€™Associazione aderirร  alla Associazione โ€œPrison Fellowship Internationalโ€ e potrร :
aderire ad organismi analoghi, nazionali o internazionali e collaborare con gli enti ad essi collegati o con essi in rapporto di collaborazione, nonchรฉ delle Istituzioni ecclesiali, gruppi, comunitร , persone giuridiche di diritto civile e/o di diritto canonico;
curare lโ€™edizione di pubblicazioni periodiche e non periodiche, monografie e quanto serve agli scopi dellโ€™Associazione;
โ€ข organizzare e gestire incontri;
โ€ข svolgere ogni altra attivitร , iniziativa od intervento finalizzate al raggiungimento dagli scopi e/o attivitร  di cui sopra.
3. Lโ€™Associazione potrร  svolgere attivitร  direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.
4. Per il raggiungimento degli scopi sociali lโ€™Associazione potrร  assumere personale, stipulare accordi di collaborazione, acquistare beni strumentali necessari per lo svolgimento delle attivitร  del presente statuto, accettare donazioni o lasciti, stipulare convenzione e contratti, affiliarsi od associarsi ad altre associazioni, nazionali e/o internazionali.
5. Per il perseguimento dei propri scopi lโ€™Associazione potrร  inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalitร  e metodi, nonchรฉ collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalitร  statutarie.
6. Le attivitร  di cui al comma precedente sono svolte dallโ€™Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. Lโ€™attivitร  degli aderenti non puรฒ essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dallโ€™Associazione le spese vive effettivamente sostenute per lโ€™attivitร  prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dallโ€™Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con lโ€™Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, รจ incompatibile con la qualitร  di socio.

Art.5 โ€“ DURATA
1. Lโ€™Associazione ha durata illimitata.

Art.6 โ€“ SOCI
1. La struttura organizzativa dellโ€™Associazione, in ogni sua istanza, deve costantemente mirare a promuovere la piรน attiva partecipazione degli iscritti che condividono i principi fondamentali dello Statuto e si impegnino per realizzarli.
2. Sono soci fondatori dellโ€™Associazione coloro che hanno sottoscritto lโ€™atto costitutivo e la loro appartenenza alla stessa รจ a carattere perpetuo.
3. Sono soci effettivi le persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati che ne facciano richiesta e che otterranno lโ€™ammissione da parte del consiglio direttivo in quanto condividono gli scopi dellโ€™associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.
Essi saranno tenuti a pagare una quota di ammissione e una quota associativa annua che verrร  determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per lโ€™anno successivo.
Ogni socio dovrร  essere iscritto nel โ€œLibro dei Sociโ€ o nel โ€œLibro Matricolaโ€, ai fini della copertura assicurativa, e in tutti i registri previsti dalla legge ed avrร  diritto ad un tesserino nominativo che sarร  annualmente vidimato allโ€™atto del versamento della quota associativa.
4. Lโ€™ammissione allโ€™Associazione non puรฒ essere effettuata per un periodo temporaneo, tuttavia รจ in facoltร  di ciascun associato recedere dallโ€™Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata allโ€™associazione. Le quote sono intrasferibili.
5. Lโ€™esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dellโ€™art.24 del Codice Civile, รจ deliberata dal Consiglio direttivo.
6. I soci receduti o esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere allโ€™associazione, non possono ripetere le quote associative versate e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dellโ€™associazione.
7. Il Consiglio Direttivo potrร  inoltre deliberare lโ€™esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo o che dia adesione a movimenti o associazioni con finalitร  in contrasto con lโ€™Associazione.
8. Il Consiglio Direttivo ha facoltร  di nominare, con voto unanime, soci onorari persone che si siano distinte particolarmente nel campo della solidarietร  ai detenuti e alle loro famiglie o che siano particolarmente meritevoli per impegno nella promozione del reinserimento sociale e lavorativo degli ex detenuti.
9. Tutti i soci maggiori dโ€™etร  hanno il diritto di voto in sede di Assemblea ordinaria o straordinaria, per lโ€™approvazione e le modificazioni dello statuto, per la nomina degli organi direttivi dellโ€™Associazione e per qualsiasi altra deliberazione.

Art.7 โ€“ PATRIMONIO
1. Il patrimonio dellโ€™Associazione รจ costituito da:
โ€ข quote e contributi degli aderenti;
โ€ข contributi di privati;
โ€ข contributi dello Stato, di enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attivitร ;
โ€ข contributi di organismi internazionali;
โ€ข donazioni e lasciti testamentari;
โ€ข rimborsi derivanti da convenzioni;
โ€ข entrate derivanti da attivitร  commerciali e produttive marginali.

Art.8 โ€“ ORGANI DELLโ€™ASSOCIAZIONE
1. Sono organi dellโ€™Associazione:
โ€ข lโ€™Assemblea dei soci;
โ€ข il Consiglio direttivo;
โ€ข il Presidente.
2. Lโ€™Assemblea รจ costituita da tutti i soci ed รจ ordinaria e straordinaria.
3. Lโ€™Assemblea ordinaria รจ convocata almeno una volta allโ€™anno dal Consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dellโ€™esercizio sociale. Lโ€™Assemblea รจ altresรฌ convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un terzo degli associati.
4. Allโ€™Assemblea devono annualmente essere sottoposti per lโ€™approvazione la relazione del Consiglio direttivo sullโ€™andamento dellโ€™Associazione e il bilancio dellโ€™esercizio sociale.
Lโ€™Assemblea delibera inoltre in merito alla nomina del Consiglio direttivo e ad altri argomenti che siano proposti allโ€™ordine del giorno.
5. Lโ€™Assemblea puรฒ inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sullo spostamento della sede e sulle modifiche dello statuto.
6. Le convocazioni dellโ€™Assemblea sono fatte mediante comunicazione scritta (lettera, telegramma, fax, e-mail). Ogni socio ha diritto ad un voto. Ciascun socio puรฒ farsi rappresentare da altro socio, purchรฉ non sia membro del consiglio direttivo, conferendo ad esso delega scritta.
Nessun socio puรฒ rappresentare piรน di tre soci.
7. In prima convocazione le deliberazioni dellโ€™Assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta almeno tre ore dopo la prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
8. Le deliberazioni di modifica dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. Lโ€™Associazione รจ amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, secondo le deliberazioni di volta in volta adottate dallโ€™Assemblea.
10. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo รจ convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri.
Per la validitร  delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
Esso รจ presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere piรน anziano dโ€™etร .
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrร  provvedere per cooptazione, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione.
Il Consigliere cosรฌ nominato resterร  in carica sino alla successiva assemblea.
11. Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltร  di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri.
I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.
In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dellโ€™Associazione, stabilisce lโ€™ammontare della quota associativa annua, delibera sullโ€™ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio dโ€™esercizio e la relazione annuale sullโ€™esercizio della gestione.
12. Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente, tranne il primo che รจ nominato dallโ€™Assemblea. Al Presidente spetta la rappresentanza dellโ€™Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltร , in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.
13. Il Presidente, in prima persona o avvalendosi a sua scelta di un segretario, cura lโ€™aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo.
Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresรฌ diritto di chiederne, a loro spese, estratti.
Il Presidente custodisce somme e valori dellโ€™Associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilitร .
Il Consiglio Direttivo dovrร  tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro soci, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art.4.

Art.9 โ€“ ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO
1. Lโ€™esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il rendiconto dellโ€™esercizio, da sottoporre allโ€™approvazione dellโ€™assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dellโ€™esercizio sociale.
La bozza di rendiconto, nei quindici giorni che precedono lโ€™assemblea che lo approva, ed il rendiconto, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dellโ€™associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
Un riepilogo in forma schematica vร  affisso nella sede in maniera ben visibile.
3. รˆ fatto divieto allโ€™Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchรฉ fondi, riserve o capitale durante la vita dellโ€™organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS.
4. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attivitร  istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.10 โ€“ SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
1. Lโ€™Associazione non si puรฒ sciogliere per delibera dellโ€™assemblea ma solo per inattivitร  della stessa protratta per oltre due anni.
2. I liquidatori, sentito lโ€™organismo di controllo di cui allโ€™art.3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.ro 662, sceglieranno lโ€™organizzazione non lucrativa di utilitร  sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

Art.11 โ€“ NORME APPLICABILI
1. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro I, Titolo II del Codice Civile, nonchรฉ quelle previste dalla Legge 11 agosto 1991 n.ro 266.