LO
Statuto
Associazione di volontariato
PRISON FELLOWSHIP ITALIA ONLUS
Art.1 โ COSTITUZIONE
1. Eโ costituita, ai sensi della Lg. 11 agosto 1991 n.ro 266, lโAssociazione di volontariato denominata โPrison Fellowship Italia Onlusโ in breve โP.F.It. Onlusโ di seguito detta Associazione, organizzazione privata senza scopo di lucro.
Art.2 โ SEDE
1. LโAssociazione ha sede pro tempore in Roma in Via degli Olmi n.ro 62.
Art.3 โ FINALITร E SCOPI
1. LโAssociazione รจ unโorganizzazione di cattolici cristiani, รจ la testimonianza cristiana tra i detenuti, ex detenuti e le loro famiglie, ai quali vuole fornire assistenza spirituale, morale, materiale, sociale, culturale e lโintegrazione nella comunitร come mezzo per contribuire alla loro promozione personale e sociale, al fine di tutelarne e preservarne la dignitร .
2. LโAssociazione, per perseguire il fine di una promozione integrale dei detenuti, ex detenuti e delle loro famiglie, svolgerร le seguenti attivitร nel campo della solidarietร sociale e promozione umana:
a) sostenere i detenuti attraverso visite e controlli;
b) sostenere le famiglie dei detenuti, promuovere il riavvicinamento tra loro e la soluzione dei loro problemi sociali, giuridici, di lavoro e familiari;
c) sostenere i detenuti dopo aver scontato le condanne o misure di detenzione, promuovere la loro integrazione sociale e la sensibilizzazione della societร al problema grave e difficile del reinserimento;
d) sviluppare azioni di ricerca, sensibilizzazione, formazione e fornitura di servizi destinati al reinserimento sociale dei detenuti.
3. LโAssociazione, ispirandosi ai principi della solidarietร umana:
โข Svolge soltanto le attivitร indicate nel presente articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
โข Non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchรฉ fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilitร sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
โข Impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivitร istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
โข in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverร il patrimonio dellโorganizzazione, sentito lโorganismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilitร , salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.4 โ ATTIVITร
1. LโAssociazione puรฒ stipulare accordi con organizzazioni affini o complementari, sia allโinterno del sistema carcerario che allโesterno.
2. LโAssociazione aderirร alla Associazione โPrison Fellowship Internationalโ e potrร :
aderire ad organismi analoghi, nazionali o internazionali e collaborare con gli enti ad essi collegati o con essi in rapporto di collaborazione, nonchรฉ delle Istituzioni ecclesiali, gruppi, comunitร , persone giuridiche di diritto civile e/o di diritto canonico;
curare lโedizione di pubblicazioni periodiche e non periodiche, monografie e quanto serve agli scopi dellโAssociazione;
โข organizzare e gestire incontri;
โข svolgere ogni altra attivitร , iniziativa od intervento finalizzate al raggiungimento dagli scopi e/o attivitร di cui sopra.
3. LโAssociazione potrร svolgere attivitร direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.
4. Per il raggiungimento degli scopi sociali lโAssociazione potrร assumere personale, stipulare accordi di collaborazione, acquistare beni strumentali necessari per lo svolgimento delle attivitร del presente statuto, accettare donazioni o lasciti, stipulare convenzione e contratti, affiliarsi od associarsi ad altre associazioni, nazionali e/o internazionali.
5. Per il perseguimento dei propri scopi lโAssociazione potrร inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalitร e metodi, nonchรฉ collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalitร statutarie.
6. Le attivitร di cui al comma precedente sono svolte dallโAssociazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. Lโattivitร degli aderenti non puรฒ essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dallโAssociazione le spese vive effettivamente sostenute per lโattivitร prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dallโAssemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con lโAssociazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, รจ incompatibile con la qualitร di socio.
Art.5 โ DURATA
1. LโAssociazione ha durata illimitata.
Art.6 โ SOCI
1. La struttura organizzativa dellโAssociazione, in ogni sua istanza, deve costantemente mirare a promuovere la piรน attiva partecipazione degli iscritti che condividono i principi fondamentali dello Statuto e si impegnino per realizzarli.
2. Sono soci fondatori dellโAssociazione coloro che hanno sottoscritto lโatto costitutivo e la loro appartenenza alla stessa รจ a carattere perpetuo.
3. Sono soci effettivi le persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati che ne facciano richiesta e che otterranno lโammissione da parte del consiglio direttivo in quanto condividono gli scopi dellโassociazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.
Essi saranno tenuti a pagare una quota di ammissione e una quota associativa annua che verrร determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per lโanno successivo.
Ogni socio dovrร essere iscritto nel โLibro dei Sociโ o nel โLibro Matricolaโ, ai fini della copertura assicurativa, e in tutti i registri previsti dalla legge ed avrร diritto ad un tesserino nominativo che sarร annualmente vidimato allโatto del versamento della quota associativa.
4. Lโammissione allโAssociazione non puรฒ essere effettuata per un periodo temporaneo, tuttavia รจ in facoltร di ciascun associato recedere dallโAssociazione mediante comunicazione in forma scritta inviata allโassociazione. Le quote sono intrasferibili.
5. Lโesclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dellโart.24 del Codice Civile, รจ deliberata dal Consiglio direttivo.
6. I soci receduti o esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere allโassociazione, non possono ripetere le quote associative versate e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dellโassociazione.
7. Il Consiglio Direttivo potrร inoltre deliberare lโesclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo o che dia adesione a movimenti o associazioni con finalitร in contrasto con lโAssociazione.
8. Il Consiglio Direttivo ha facoltร di nominare, con voto unanime, soci onorari persone che si siano distinte particolarmente nel campo della solidarietร ai detenuti e alle loro famiglie o che siano particolarmente meritevoli per impegno nella promozione del reinserimento sociale e lavorativo degli ex detenuti.
9. Tutti i soci maggiori dโetร hanno il diritto di voto in sede di Assemblea ordinaria o straordinaria, per lโapprovazione e le modificazioni dello statuto, per la nomina degli organi direttivi dellโAssociazione e per qualsiasi altra deliberazione.
Art.7 โ PATRIMONIO
1. Il patrimonio dellโAssociazione รจ costituito da:
โข quote e contributi degli aderenti;
โข contributi di privati;
โข contributi dello Stato, di enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attivitร ;
โข contributi di organismi internazionali;
โข donazioni e lasciti testamentari;
โข rimborsi derivanti da convenzioni;
โข entrate derivanti da attivitร commerciali e produttive marginali.
Art.8 โ ORGANI DELLโASSOCIAZIONE
1. Sono organi dellโAssociazione:
โข lโAssemblea dei soci;
โข il Consiglio direttivo;
โข il Presidente.
2. LโAssemblea รจ costituita da tutti i soci ed รจ ordinaria e straordinaria.
3. LโAssemblea ordinaria รจ convocata almeno una volta allโanno dal Consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dellโesercizio sociale. LโAssemblea รจ altresรฌ convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un terzo degli associati.
4. AllโAssemblea devono annualmente essere sottoposti per lโapprovazione la relazione del Consiglio direttivo sullโandamento dellโAssociazione e il bilancio dellโesercizio sociale.
LโAssemblea delibera inoltre in merito alla nomina del Consiglio direttivo e ad altri argomenti che siano proposti allโordine del giorno.
5. LโAssemblea puรฒ inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sullo spostamento della sede e sulle modifiche dello statuto.
6. Le convocazioni dellโAssemblea sono fatte mediante comunicazione scritta (lettera, telegramma, fax, e-mail). Ogni socio ha diritto ad un voto. Ciascun socio puรฒ farsi rappresentare da altro socio, purchรฉ non sia membro del consiglio direttivo, conferendo ad esso delega scritta.
Nessun socio puรฒ rappresentare piรน di tre soci.
7. In prima convocazione le deliberazioni dellโAssemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta almeno tre ore dopo la prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
8. Le deliberazioni di modifica dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. LโAssociazione รจ amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, secondo le deliberazioni di volta in volta adottate dallโAssemblea.
10. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo รจ convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri.
Per la validitร delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
Esso รจ presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere piรน anziano dโetร .
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrร provvedere per cooptazione, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione.
Il Consigliere cosรฌ nominato resterร in carica sino alla successiva assemblea.
11. Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltร di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri.
I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.
In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dellโAssociazione, stabilisce lโammontare della quota associativa annua, delibera sullโammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio dโesercizio e la relazione annuale sullโesercizio della gestione.
12. Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente, tranne il primo che รจ nominato dallโAssemblea. Al Presidente spetta la rappresentanza dellโAssociazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltร , in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.
13. Il Presidente, in prima persona o avvalendosi a sua scelta di un segretario, cura lโaggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo.
Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresรฌ diritto di chiederne, a loro spese, estratti.
Il Presidente custodisce somme e valori dellโAssociazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilitร .
Il Consiglio Direttivo dovrร tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro soci, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art.4.
Art.9 โ ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO
1. Lโesercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il rendiconto dellโesercizio, da sottoporre allโapprovazione dellโassemblea entro quattro mesi dalla chiusura dellโesercizio sociale.
La bozza di rendiconto, nei quindici giorni che precedono lโassemblea che lo approva, ed il rendiconto, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dellโassociazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
Un riepilogo in forma schematica vร affisso nella sede in maniera ben visibile.
3. ร fatto divieto allโAssociazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchรฉ fondi, riserve o capitale durante la vita dellโorganizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS.
4. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attivitร istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
Art.10 โ SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
1. LโAssociazione non si puรฒ sciogliere per delibera dellโassemblea ma solo per inattivitร della stessa protratta per oltre due anni.
2. I liquidatori, sentito lโorganismo di controllo di cui allโart.3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.ro 662, sceglieranno lโorganizzazione non lucrativa di utilitร sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.
Art.11 โ NORME APPLICABILI
1. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro I, Titolo II del Codice Civile, nonchรฉ quelle previste dalla Legge 11 agosto 1991 n.ro 266.