Lo statuto

Associazione di volontariato

PRISON FELLOWSHIP ITALIA ONLUS

Art.1 – COSTITUZIONE
1. E’ costituita, ai sensi della Lg. 11 agosto 1991 n.ro 266, l’Associazione di volontariato denominata “Prison Fellowship Italia Onlus” in breve “P.F.It. Onlus” di seguito detta Associazione, organizzazione privata senza scopo di lucro.

Art.2 – SEDE
1. L’Associazione ha sede pro tempore in Roma in Via degli Olmi n.ro 62.

Art.3 – FINALITÀ E SCOPI
1. L’Associazione è un’organizzazione di cattolici cristiani, è la testimonianza cristiana tra i detenuti, ex detenuti e le loro famiglie, ai quali vuole fornire assistenza spirituale, morale, materiale, sociale, culturale e l’integrazione nella comunità come mezzo per contribuire alla loro promozione personale e sociale, al fine di tutelarne e preservarne la dignità.
2. L’Associazione, per perseguire il fine di una promozione integrale dei detenuti, ex detenuti e delle loro famiglie, svolgerà le seguenti attività nel campo della solidarietà sociale e promozione umana:
a) sostenere i detenuti attraverso visite e controlli;
b) sostenere le famiglie dei detenuti, promuovere il riavvicinamento tra loro e la soluzione dei loro problemi sociali, giuridici, di lavoro e familiari;
c) sostenere i detenuti dopo aver scontato le condanne o misure di detenzione, promuovere la loro integrazione sociale e la sensibilizzazione della società al problema grave e difficile del reinserimento;
d) sviluppare azioni di ricerca, sensibilizzazione, formazione e fornitura di servizi destinati al reinserimento sociale dei detenuti.
3. L’Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana:
• Svolge soltanto le attività indicate nel presente articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
• Non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
• Impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
• in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell’organizzazione, sentito l’organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.4 – ATTIVITÀ
1. L’Associazione può stipulare accordi con organizzazioni affini o complementari, sia all’interno del sistema carcerario che all’esterno.
2. L’Associazione aderirà alla Associazione “Prison Fellowship International” e potrà:
aderire ad organismi analoghi, nazionali o internazionali e collaborare con gli enti ad essi collegati o con essi in rapporto di collaborazione, nonché delle Istituzioni ecclesiali, gruppi, comunità, persone giuridiche di diritto civile e/o di diritto canonico;
curare l’edizione di pubblicazioni periodiche e non periodiche, monografie e quanto serve agli scopi dell’Associazione;
• organizzare e gestire incontri;
• svolgere ogni altra attività, iniziativa od intervento finalizzate al raggiungimento dagli scopi e/o attività di cui sopra.
3. L’Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.
4. Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione potrà assumere personale, stipulare accordi di collaborazione, acquistare beni strumentali necessari per lo svolgimento delle attività del presente statuto, accettare donazioni o lasciti, stipulare convenzione e contratti, affiliarsi od associarsi ad altre associazioni, nazionali e/o internazionali.
5. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
6. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Art.5 – DURATA
1. L’Associazione ha durata illimitata.

Art.6 – SOCI
1. La struttura organizzativa dell’Associazione, in ogni sua istanza, deve costantemente mirare a promuovere la più attiva partecipazione degli iscritti che condividono i principi fondamentali dello Statuto e si impegnino per realizzarli.
2. Sono soci fondatori dell’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e la loro appartenenza alla stessa è a carattere perpetuo.
3. Sono soci effettivi le persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati che ne facciano richiesta e che otterranno l’ammissione da parte del consiglio direttivo in quanto condividono gli scopi dell’associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.
Essi saranno tenuti a pagare una quota di ammissione e una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l’anno successivo.
Ogni socio dovrà essere iscritto nel “Libro dei Soci” o nel “Libro Matricola”, ai fini della copertura assicurativa, e in tutti i registri previsti dalla legge ed avrà diritto ad un tesserino nominativo che sarà annualmente vidimato all’atto del versamento della quota associativa.
4. L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall’Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all’associazione. Le quote sono intrasferibili.
5. L’esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell’art.24 del Codice Civile, è deliberata dal Consiglio direttivo.
6. I soci receduti o esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono ripetere le quote associative versate e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
7. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l’esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo o che dia adesione a movimenti o associazioni con finalità in contrasto con l’Associazione.
8. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare, con voto unanime, soci onorari persone che si siano distinte particolarmente nel campo della solidarietà ai detenuti e alle loro famiglie o che siano particolarmente meritevoli per impegno nella promozione del reinserimento sociale e lavorativo degli ex detenuti.
9. Tutti i soci maggiori d’età hanno il diritto di voto in sede di Assemblea ordinaria o straordinaria, per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e per qualsiasi altra deliberazione.

Art.7 – PATRIMONIO
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
• quote e contributi degli aderenti;
• contributi di privati;
• contributi dello Stato, di enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività;
• contributi di organismi internazionali;
• donazioni e lasciti testamentari;
• rimborsi derivanti da convenzioni;
• entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art.8 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
1. Sono organi dell’Associazione:
• l’Assemblea dei soci;
• il Consiglio direttivo;
• il Presidente.
2. L’Assemblea è costituita da tutti i soci ed è ordinaria e straordinaria.
3. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un terzo degli associati.
4. All’Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l’approvazione la relazione del Consiglio direttivo sull’andamento dell’Associazione e il bilancio dell’esercizio sociale.
L’Assemblea delibera inoltre in merito alla nomina del Consiglio direttivo e ad altri argomenti che siano proposti all’ordine del giorno.
5. L’Assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sullo spostamento della sede e sulle modifiche dello statuto.
6. Le convocazioni dell’Assemblea sono fatte mediante comunicazione scritta (lettera, telegramma, fax, e-mail). Ogni socio ha diritto ad un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro del consiglio direttivo, conferendo ad esso delega scritta.
Nessun socio può rappresentare più di tre soci.
7. In prima convocazione le deliberazioni dell’Assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta almeno tre ore dopo la prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
8. Le deliberazioni di modifica dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, secondo le deliberazioni di volta in volta adottate dall’Assemblea.
10. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri.
Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d’età.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere per cooptazione, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione.
Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.
11. Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri.
I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.
In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione, stabilisce l’ammontare della quota associativa annua, delibera sull’ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d’esercizio e la relazione annuale sull’esercizio della gestione.
12. Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente, tranne il primo che è nominato dall’Assemblea. Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.
13. Il Presidente, in prima persona o avvalendosi a sua scelta di un segretario, cura l’aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo.
Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.
Il Presidente custodisce somme e valori dell’Associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.
Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro soci, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art.4.

Art.9 – ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO
1. L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il rendiconto dell’esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
La bozza di rendiconto, nei quindici giorni che precedono l’assemblea che lo approva, ed il rendiconto, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell’associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
Un riepilogo in forma schematica và affisso nella sede in maniera ben visibile.
3. È fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS.
4. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.10 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
1. L’Associazione non si può sciogliere per delibera dell’assemblea ma solo per inattività della stessa protratta per oltre due anni.
2. I liquidatori, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.ro 662, sceglieranno l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

Art.11 – NORME APPLICABILI
1. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro I, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dalla Legge 11 agosto 1991 n.ro 266.