News

     
11-04-2012
20-12-2011
Ratzinger incontra i detenuti di Rebibbia
19-12-2011
Gli auguri del card. Dionigi Tettamanzi, arcivescovo di Milano
15-12-2011
06-12-2011
La presentazione del libro "Tra le mura dell'anima" a Roma

Il Progetto Sicomoro e la Giustizia Riparativa

Il Progetto Sicomoro e la Giustizia Riparativa
a cura dell'Avv. Stefano Perica


Il “progetto Sicomoro” si ispira, nel suo approccio metodologico, ai principi della Giustizia Riparativa (Resorative Justice).
Essa è comunemente definita come un insieme di pratiche che “valorizzano” la vittima, ponendola al centro della risposta del reato e, allo stesso tempo, tendono alla responsabilizzazione dell’autore del reato verso le conseguenze del suo comportamento.
Secondo la definizione di Toni Marshall la Giustizia Riparativa è un processo in cui le parti coinvolte dal crimine si incontrano per gestire “comunitariamente” gli effetti e le possibili soluzioni relative ai problemi causati dal reato, con il possibile esito della riconciliazione.
Tale esito può essere favorito dalla “mediazione”, ossia dalla relazione tra il reo e la sua vittima, guidata da figure professionali, così detti mediatori, che hanno l’obiettivo di guidare le parti alla riparazione degli effetti negativi del reato, suggerendo anche condotte riparatorie adeguate al caso concreto, non necessariamente di natura economica.
In molti Paesi UE la Giustizia Riparativa ha trovato collocazioni normative, anche se attualmente il suo livello di sviluppo è estremamente disomogeneo.
Vi sono infatti Paesi che hanno introdotto norme che inseriscono nel sistema procedurale penale forme di giustizia riparativa quale sistema alternativo, per alcuni  tipi di reato, al sistema sanzionatorio classico di tipo retributivo, in altri casi essa costituisce un sistema del tutto alieno rispetto al procedimento penale, trovando un ambito di operatività del tutto originale.
Tuttavia in tutti i Paesi UE la Giustizia Riparativa suscita un grande interesse, poiché risulta ormai statisticamente accertato come essa sia in grado di svolgere una importante funzione preventiva.
In tutti i paesi in cui è stata introdotta come sistema di riabilitazione del condannato, ma anche in quelli che hanno adottato forme riparative come alternative al sistema repressivo tradizionale, è stato constatato un sensibile calo della recidività.
Partendo da questo dato statistico, alcuni paesi, quali l’Irlanda, l’Inghilterra, la Germania, ne  hanno esteso i confini di operatività, attivando degli interessanti progetti di prevenzione del crimine fondati sull’introduzione, a livello locale, di centri di mediazione di quartiere (Inghilterra ed Irlanda) o di condominio (Germania).
In Gran Bretagna ciò ha condotto all’inserimento dei principi della Giustizia Riparativa nel più ampio quadro delle politiche della sicurezza urbana, con norme e finanziamenti specifici.
L’esperienza italiana
In Italia i principi della Giustizia Riparativa sono stati applicati nel sistema procedurale penale che disciplina i procedimenti relativi ai reati commessi da soggetti minorenni (processo penale minorile) e ai reati di competenza del giudice di pace.
L’attenzione alla vittima del reato e quindi lo studio del soggetto che subisce le conseguenze negative in relazione al reato (vittimologia) è una conquista relativamente recente della dottrina e della criminologia italiana, che da sempre si è esclusivamente interessata all’autore del reato.
Tale interesse nasce da una maggiore presa di coscienza del fatto che il reato non consiste semplicemente in una relazione tra un fatto  ed il suo autore, e non instaura nemmeno una mera relazione tra il suo autore (criminale) e chi ne subisce le conseguenze negative (vittima), ma determina anche una tale risonanza nell’intera comunità sociale da rendere indispensabile un intervento in grado di ripristinare l’ordine sociale violato, di trattare le conseguenze psico-sociali per la vittima, di recuperare il reo attraveso la sua responsabilizzazione e risocializzazione.
Tale riflessione non poteva non condurre all’introduzione di alcuni correttivi in un sistema, quale l’attuale diritto penale italiano, che tende a separare, quanto più possibile, le vicende del reo da quelle della vittima.
Quest’ultima anzi viene spesso sottoposta all’ulteriore gravoso compito di fornire elementi probatori all’accusa, “sfruttandone” la collaborazione nell’ottica esclusiva dell’accertamento della verità, ma disinteressandosi nel contempo delle sue esigenze.
Tale sistema implica spesso la cosidetta “vittimizzazione processuale”, ossia la sottoposizione della vittima ad ulteriori “vessazioni”, quali stressanti sedute di esame presso i vari organi competenti, ispezioni corporali nel campo degli abusi sessuali, confronti drammatici con il reo o altri testimoni, il tutto in un ambiente “ostile” o comunque in grado di trasmettere ansia, quale quello delle aule di Tribunale.
La riforma del codice di procedura penale del 1989, pur introducendo alcuni istituti in grado di aumentare la partecipazione attiva della parte offesa sin dalla fase delle indagini preliminari (ad esempio la possibilità di conoscere la richiesta di archiviazione del reato e di opporvisi prevista dagli art.li 408, 409 e 410 c.p.p.), non ha tuttavia risolto minimamente i problemi di fondo che fanno della vittima un soggetto accessorio, al più utile per l’accertamento della verità, ma non portatore di interessi da tutelare.
Ciò prescindendo dalla possibilità prevista dal codice di procedura penale di chiedere, all’interno del processo penale, il risarcimento del danno derivante dal reato con l’atto di costituzione di parte civile.
Precisato che gli interessi della vittima non possono dirsi coincidenti semplicemente nel ristoro economico del danno patito, peraltro spesso reso impossibile a causa delle precarie condizioni economiche del reo, il sistema processuale minorile impedisce anche tale possibilità alla vittima, non essendo previsto l’istituto della costituzione di parte civile.
Il processo Minorile e l’istituto della messa in prova
Le riflessioni in ambito criminologico e dottrinario sulla vittima del reato avevano condotto l’ONU nel corso del VII Congresso per la prevenzione del crimine, svoltosi a Milano, ad elaborare alcune regole minime di cui tener conto da parte dei vari Stati, affermando che “i mezzi non giudiziari di decisione delle vertenze, ivi compresa la mediazione, .. devono essere utilizzati, nei casi appropriati, per facilitare la conciliazione ed ottenere riparazione per le vittime”.
Il Comitato ristretto di esperti sulla delinquenza giovanile presso il Comitato europeo per i problemi criminali del Cosiglio d’Europa, nel progetto di rapporto finale redatto nel 1987, invitava a sperimentare nuove misure che prevedessero “la presa in considerazione dell’esigenza della riparazione del danno subito dalla vittima” quale una delle linee generali da adottare nei nuovi progetti di riforma.
Tra le tecniche in grado di favorire tali obiettivi veniva inclusa “la mediazione, cioè l’intervento di una terza persona, non appartenente al sistema giudiziario, che opera per trovare un compromesso al conflitto che oppone il delinquente e la vittima”.
 Tra le misure definite particolarmente “promettenti”, la commissione evidenziava proprio la riparazione del danno causato dall’attività criminale del minorenne, che miri “non solamente a soddisfare i bisogni della vittima, ma anche a esercitare una influenza educativa sul minore. Divenendo pienamente cosciente del torto che ha causato, egli potrebbe essere dissuaso da ogni analogo comportamento per l’avvenire”.
E’ in questo nuovo contesto che con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre del 1988 veniva approvato il processo penale minorile, il quale, all’art. 28, prevede la sospensione del processo per un anno per la messa in prova del minore ed il suo affidamento, a tale scopo, ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia per l’individuazione, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno.
In particolare, il comma 2 del citato articolo, prevede testualmente che con l’ordinanza di sospensione “il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato”.
 Questa norma costituisce il primo esempio adottato in Italia di giustizia riparativa, attraverso un istituto che entra a far parte integrante del procedimento penale e che prevede la rimozione o riparazione degli effetti negativi del reato sia dal punto di vista materiale, sia dal punto di vista psicologico.
In tale ambito viene promossa la conciliazione proprio quale rimozione degli effetti collaterali del reato in grado di condizionare la vittima anche sotto il profilo comportamentale, con effetti negativi sulla propria vita di relazione.
I più recenti studi sull’impatto di tale istituto sul sistema penale minorile ed in particolare sulla capacità dello stesso di ridurre la reiterazione di azioni criminose (recidiva), ne hanno dimostrato la enorme validità, sebbene l’utilizzo risenta di povertà di mezzi a disposizione oltre che di una certa scarsa conoscenza della sua reale efficacia.
In particolare, una recente ricerca statistica operata dal dr. Beniamino Calabrese, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Catanzaro, ha consentito di riscontrare come l’abbattimento della recidiva nei soggetti che hanno usufruito negli anni di tale istituto è prossima all’80% dei casi trattati.
Lo studio è stato effettuato avvalendosi di una rilevazione di dati da tutte le Procure presso i vari Tribunali italiani, non limitandosi a quelle dislocate presso i soli Tribunali per i Minorenni, verificando il percorso giudiziario dei minori anche successivamente al compimento della maggiore età.
Il procedimento innanzi il Giudice di Pace, la conciliazione e l’estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie
Un secondo caso di applicazione dei principi di giustizia riparativa è apprezzabile nel testo del D.L.vo 28.08.2000 n. 274 che disciplina il procedimento penale davanti al Giudice di Pace.
In particolare l’ art. 29 comma 4 testualmente prevede che “Il Giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l’udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell’attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio. In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell’attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione”.
Tale articolo esprime quindi la funzione preminentemente conciliativa che dovrebbe caratterizzare il ruolo del Giudice di Pace, che potrà utilizzare a tali fini anche lo strumento della mediazione, nell’ottica di un confronto guidato e moderato da un organismo estraneo agli organi giudiziari.
Ma è soprattutto l’art. 35, che prevede l’estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, a proporre soluzioni tipiche, almeno nei principi, della giustizia riparativa.
Esso infatti testualmente prevede, nel primo comma, la possibilità di declaratoria di estinzione del reato “..quando l’mputato dimostra di aver proceduto, prima dell’udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.”
Nel terzo e quarto comma del medesimo articolo poi si prevede che “Il giudice di pace può disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se l’imputato chiede nell’udienza di comparizione di poter provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 e dimostri di non averlo potuto fare in precedenza; in tal caso il giudice può disporre specifiche prescrizioni.
Con l’ordinanza di sospensione, il giudice incarica un ufficiale di polizia giudiziaria o un operatore di servizio sociale dell’ente locale di verificare l’effettivo svolgimento delle attività risarcitorie e riparatorie, fissando nuova udienza ad una data successiva al termine del periodo di sospensione”.
Dunque anche in questo caso dalla riparazione delle conseguenze negative del reato può discendere la sua estinzione estinzione, attraverso un procedimento che coinvolge le esigenze della vittima.
In questo caso, a differenza del primo, l’intervento riparativo presume il riconoscimento della responsabilità delle proprie azioni da parte del reo, cui infatti spetta il diritto di attivare la procedura stessa.
Purtroppo l’analisi delle esperienze applicative in Italia dimostra che l’art. 35 risulta praticamente ignorato, nonostante le sue grandi potenzialità, mentre la conciliazione con l’ausilio di centri di mediazione di cui all’art. 29 comma 4 risulta applicato esclusivamente nelle città dotate di centri di mediazione e di Uffici del Giudice di Pace in cui vi sia sensibilità verso l’obbiettivo conciliativo, da raggiungere con l’ausilio di operatori professionali.
Giustizia riparativa e sistema penitenziario: il Progetto Sicomoro
Il “Progetto Sicomoro” si inserisce nell’alveo  dei principi di Giustizia Riparativa essendo caratterizzato da: 1) il confronto tra vittime di reati e detenuti condannati con sentenza passata in giudicato; 2) la responsabilizzazione del reo; 3) lo stimolo di condotte riparatorie; 4) la riabilitazione.
Il progetto può sfociare anche nella riconciliazione tra le vittime del reato ed il suo autore, anche se tale esito, dipendente dalla scelta volontaria delle vittime, non ne costituisce un elemento necessario.
Il progetto Sicomoro infatti ha come obiettivo primario la riabilitazione del condannato attraverso un processo che prevede il confronto comunitario con vittime della stessa tipologia di reati.
Tali vittime a loro volta, attraverso la loro partecipazione, riescono a superare le ferite emotive e psicologiche causate dal crimine patito.
Spesso la stesa possibilità di condividere tali traumi, il sentirsi preso in considerazione per la sofferenza subita, la possibilità di ottenere comprensione e rispetto, fanno superare alla vittima la propria condizione.
Significativa la constatazione del dr. Calabrese durante il recente convegno internazionale di Nisida sul tema della giustizia riparativa e prevenzione del crimine, in cui rivelava come in moltissimi casi di messa in prova di imputati minorenni, le vittime del reato privilegiavano, rispetto al risarcimento economico, il riconoscimento dei propri errori da parte del reo con eventuali lettere formali di scuse.
Dagli interventi al convegno inoltre è emerso come sia stata sperimentata una maggiore efficacia dei progetti di giustizia riparativa che prevedono una condivisione tra più vittime e criminali, rispetto a quelle in cui il confronto si svolge unicamente tra le parti strettamente coinvolte da uno specifico fatto criminale.
Da questo punto di vista il Progetto Sicomoro assicura un impatto ottimale sull’esito positivo del programma, poiché basato fondamentalmente sulla condivisione comunitaria.
Lo sviluppo conciliativo, a seguito di eventuale mediazione, avrà un esito positivo assicurato dalla preparazione del reo avvenuta attraverso il completamento del progetto stesso, di cui costituisce una conseguenza naturale ed ulteriore.
Infatti il reo comunque compirà condotte riparatorie, anche solo simboliche, nei confronti delle proprie vittime, che potranno liberamente scegliere se incontrare il reo.
Infine una ulteriore specificità del Progetto Sicomoro è costituita dal fatto che lo stesso non garantisce alcun vantaggio processuale o sconto di pena.
Tale circostanza, unitamente all’adesione partecipativa su base assolutamente volontaria, garantisce la piena convinzione, di chi decide di parteciparvi, della utilità personale di tale percorso riabilitativo.
Queste peculiarità sono in grado di elevare ulteriormente le percentuali di abbattimento della recidiva rispetto a quelle, pur molto elevate, relative a strumenti, come la messa in prova, tipicamente endoprocessuali di natura premiale.
Il Progetto Sicomoro si pone attualmente nel solco normativo tracciato dall’art. 27 della Costituzione Italiana che afferma la necessità che la pena tenda alla rieducazione del condannato.
Lo stesso, per le peculiarità che lo contraddistinguono, è in grado di calarsi in maniera del tutto armonica nel sistema rieducativo istituzionale, poiché lo stesso non si sovrappone al ruolo degli operatori presenti presso gli istituti, ma costituisce uno strumento di agevolazione del loro lavoro da utilizzare in piena armonia con i volontari che ne siano protagonisti.
Il progetto infatti è basato su sessioni settimanali di circa due ore per otto settimane complessive.
Durante l’arco del progetto e dopo di esso, l’esperienza applicativa di altri paesi europei lo dimostra, i detenuti sentono l’esigenza di approfondire i temi trattati con gli operatori istituzionali del servizio rieducativo carcerario, coinvolgendoli pienamente nel loro processo di personale riabilitazione.
Da ciò discende un perfetto inserimento di tale esperienza nell’alveo del sistema istituzionale italiano, improntato alla rieducazione ed al futuro reinserimento del detenuto.